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STATUTO

Articolo 1

E' costituita tra i proprietari e non proprietari di imbarcazioni della classe 470 residenti in Italia, una associazione denominata "Associazione Italiana Proprietari classe 470", più brevemente denominata "Asitalia 470", che agisce nel rispetto delle regole stabilite dall'International 470 Class Association (di seguito, "470 ICA") e della Federazione Italiana Vela (di seguito, "FIV").

Articolo 2

L'imbarcazione della classe 470 è una imbarcazione monotipo. Le forme, le dimensioni, la costruzione, la velatura, le attrezzature sono conformi ai piani e alle spiegazioni del Sig. Andre Cornù, architetto navale e progettista del 470, depositati presso la segreteria della 470 ICA e dell'I.SA.F. (International Sailing Federation).
L'imbarcazione non può essere costruita, controllata e immatricolata, se non secondo le regole della 470 ICA e dell'Asitalia 470.

Articolo 3

L'Asitalia 470 non ha scopi di lucro e ha per oggetto:

  • l'organizzazione e lo sviluppo della classe 470 su tutto il territorio nazionale
  • la creazione di legami e rapporti con le organizzazioni veliche nazionali e internazionali
  • l'organizzazione e la promozione delle regate sul territorio nazionale
  • il controllo della costruzione e della conformità  delle imbarcazioni e la loro immatricolazione
  • la creazione ed il mantenimento di legami e rapporti tra i proprietari di 470

Articolo 4

Sono soci Proprietari i proprietari o i co-proprietari di una imbarcazione della classe 470 immatricolata dall'Asitalia 470, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso. Sono soci Non Proprietari tutti quelli che si interessano alla classe 470 e al suo sviluppo, che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso.
Il Consiglio Direttivo dell'Asitalia 470 ha la facolà  di accettare o di respingere le domande d'iscrizione.

Articolo 5

Tutti i soci che non possiedano più un 470 o desiderino ritirarsi dall'Asitalia 470 devono darne notizia alla Segreteria Nazionale a mezzo di lettera spedita per raccomandata.
L'Asitalia 470 ha il diritto, in ogni momento, di radiare o di sospendere temporaneamente un socio, se ne esistano giustificati motivi. Tale decisione, che deve essere succintamente motivata, è adottata, lette o sentite le difese dell'interessato, dal Consiglio Direttivo dell'Asitalia 470, a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 6

L'Asitalia 470 è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di consiglieri compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), i quali sono eletti in carica per quattro anni. Il numero dei consiglieri da eleggere viene determinato dall'Assemblea dei Soci prima di procedere all'elezione delle cariche sociali.
Il Consiglio Direttivo è chiamato a decidere sull'eventuale reintegro del numero dei consiglieri a seguito di dimissioni o cessazione dalla carica.
Il Consiglio Direttivo deve provvedere al reintegro dei propri componenti fino al numero minimo di 3 (tre) nel caso il numero di consiglieri rimasti in carica, per effetto di dimissioni o cessazione dalla carica di altri consiglieri, scenda sotto il numero di 3 (tre).
Nel caso di dimissioni di tutti i consiglieri o di impossibilità  di reintegrazione fino al numero minimo di membri, il consigliere più anziano rimasto in carica convoca una Assemblea Straordinaria dei Soci per designare un nuovo Consiglio Direttivo di 3 (tre) membri, che rimane in carica fino allo scadere del quadriennio in corso.
Nel caso non vi abbia già  provveduto l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, con voto segreto ed a maggioranza, il Presidente e il Segretario Nazionale. Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza dei voti, il Tesoriere che può anche non appartenere al Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 7

Per l'elezione alla carica di Segretario Nazionale è ulteriore requisiti di eleggibilità  l'essere soci dell'Asitalia 470 da almeno tre anni ed aver ricoperto un incarico, anche a livello locale, da almeno 2 anni.

Articolo 8

Oltre a quanto stabilito altrove in questo Statuto, il Consiglio Direttivo è investito di tutta la gestione ordinaria dell'Asitalia 470, può fissare la sede sociale e stabilire annualmente l'ammontare delle quote associative.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci si riunisce una volta all'anno a seguito di convocazione scritta recante il luogo, la data e l'ora, nonchè l'ordine del giorno, che dovrà  essere inviata a tutti i soci iscritti all'Asitalia 470 ed in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in corso, almeno 7 (sette) giorni di quello previsto per l'assemblea stessa. In luogo della comunicazione scritta inviata a tutti i soci il Consiglio Direttivo potrà  decidere per la pubblicazione su uno strumento di comunicazione dell'Asitalia 470 (bollettino, sito web), dandone tempestiva comunicazione ai Delegati Zonali. Sono elettori soltanto i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in cui si svolgono le elezioni. Ogni elettore può esprimere la preferenza per un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio Direttivo determinato dall'Assemblea dei Soci e può indicare anche a fianco di massimo due candidati la loro designazione alla carica di Presidente o alternativamente di Segretario Nazionale. Sono eleggibili tutti i soci iscritti all'Asitalia 470 che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale per l'anno solare in cui si svolgono le elezioni, purchè iscritti alla FIV, di cittadinanza italiana, maggiorenni e che godano dell'esercizio dei diritti civili e politici. L'esercizio del diritto voto per l'elezione del Consiglio Direttivo potrà  avvenire anche mediante lettera spedita per raccomandata indirizzata al Presidente presso la sede della Segreteria Nazionale recante la sottoscrizione leggibile del socio. La lettera dovrà  pervenire entro il giorno precedente l'Assemblea dei Soci, ma verrà  aperta solo nel giorno della stessa ad opera degli scrutatori. Gli scrutatori per lo spoglio delle schede relative all'elezione del Consiglio Direttivo saranno nominati dall'Assemblea dei Soci in numero di 3 (tre) fra i soci presenti non facenti parte del Consiglio Direttivo uscente.
Ogni socio può delegare un altro socio a rappresentarlo nell'Assemblea dei Soci, ma ciascun socio potrà  disporre di non più di 15 (quindici) voti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Se si tratta di modifiche allo Statuto, l'Assemblea dei Soci non può deliberare senza la presenza di metà  più uno dei soci.
Per deliberare sullo scioglimento dell'Asitalia 470 occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 10

L'Assemblea dei Soci può sempre essere convocata su iniziativa del Presidente o del Consiglio Direttivo e deve essere convocata, dal Presidente o dal Segretario Nazionale, nel caso lo richiedano, con lettera scritta inviata al Presidente e al Segretario Nazionale in carica, la minoranza unanime dei consiglieri, 6 (sei) Delegati Zonali o un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Articolo 11

I Delegati Zonali sono nominati dal Segretario Nazionale sentiti i soci della zona FIV d'appartenenza o su richiesta della maggioranza degli stessi; i Delegati Zonali sono responsabili dell'attività  zonale nei confronti del Segretario Nazionale. Ad essi compete:

  • la cura del tesseramento dei soci nella zona FIV di appartenenza e la riscossione, in nome e per conto dell'Asitalia 470, delle quote associative annuali
  • il coordinamento dell'attività  zonale e dei rapporti tra la Segreteria Nazionale e le strutture locali della FIV (Comitati di Zona), con particolare riferimento alla stesura dei calendari agonistici della rispettiva zona.

Articolo 12

In caso di scioglimento dell'Asitalia 470, l'eventuale attivo della liquidazione sarà  devoluto ad enti od organizzazioni nazionali aventi per scopo lo sviluppo della vela, oppure ad un'opera di beneficenza marittima.

Articolo 13

Per l'anno deve intendersi anno solare ovvero il periodo che decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Per quadriennio si intende il periodo di 4 (quattro) anni solari decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici in cui vengono assegnate le medaglie della vela.

Articolo 14

Per quanto non previsto da questo Statuto si applicano le norme di legge italiane vigenti in materia di associazioni.

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